Vademecum guanti e mascherine


Abbiamo preparato una piccola guida sulle disposizioni attualmente vigenti in Sardegna. Naturalmente occorre poi verificare che non vi siano ordinanze specifiche adottate dal sindaco del proprio comune di residenza o domicilio.

Partiamo dalle disposizioni nazionali (art. 3 DPCM del 26 aprile 2020)

 

 

la nostra fase 2

Vademecum guanti e mascherine

www.www.levasche.it il sito del Centro Commerciale Naturale di Cagliari. 

01

SI

Sì mascherine nei luoghi chiusi aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto.
Sì mascherine quando non è possibile garantire continuativamente il rispetto della distanza.
Sì mascherine di qualunque genere, anche autoprodotte, purchè in materiali multistrato e in grado di coprire bocca e naso.

02

NO

No mascherine sotto i 6 anni di età e per le persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con loro.
Non è previsto alcun obbligo di indossare i guanti, anche se nell’allegato 5 al dpcm, che contiene un elenco di misure raccomandate (ma non vincolanti) per gli esercizi commerciali, si legge: “uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande”.

03

In SARDEGNA è vigente l’ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020:

MASCHERINE:
per incontrare i congiunti (art. 1)
per accedere a parchi, ville e giardini pubblici (art. 3)
per chi accompagni un minore o una persona con disabilità a praticare attività motoria (art.4)
negli esercizi commerciali e nei locali pubblici o aperti al pubblico, nei mercati rionali, nelle agenzie immobiliari, pratiche automobilistiche, di assistenza fiscale, nelle toelettature degli animali da compagnia, negli edifici religiosi (artt. 12-17, 22-24, 29)
sono invece previste MASCHERINE CHIRURGICHE per l’ingresso nei negozi di giocattoli e calzature per bambini (art.22) e nelle attività e negli esercizi la cui apertura è demandata ai sindaci a partire dall’11 maggio (artt. 23 e 24)

GUANTI:
L’uso dei guanti è previsto esclusivamente:
per ritirare il cibo da asporto (art. 12)
nei mercati rionali (art. 13)
nei negozi di giocattoli e calzature per bambini (art.22);
nelle attività e negli esercizi la cui apertura è demandata ai sindaci a partire dall’11 maggio, ma nel caso degli esercizi commerciali l’uso dei guanti non sarà obbligatorio ma solo “preferibile” (artt. 23 e 24)

SOLUZIONI IDROALCOLICHE:
Devono essere presenti:
nei mercati rionali (art. 13)
all’ingresso e presso le casse in tutti gli esercizi commerciali (art. 14 e 15)
nelle agenzie immobiliari, pratiche automobilistiche, di assistenza fiscale (art. 16)
negozi di giocattoli e calzature per bambini (art. 22)
negli esercizi la cui apertura è demandata ai sindaci a partire dall’11 maggio (art. 24)
negli edifici religiosi (art. 29)

A CAGLIARI:
Con l’ordinanza n. 26 del 3 maggio 2020 il sindaco di Cagliari ha precisato che devono utilizzarsi:
mascherine e guanti per il commercio su area pubblica e limitatamente ai titolari di concessioni per posteggi isolati (punto 5)
i fruitori dei parchi dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarle nei casi in cui possano crearsi situazioni di eccessivo avvicinamento ad altre persone (ad esempio ai varchi, ai controlli o in altre situazioni di avvicinamento ad altre persone) (punto 8).
mascherine e guanti nei mercati civici (punto 11)
mascherine in tutte le attività commerciali, anche autoprodotte per i clienti e non autoprodotte per il personale che sta a contatto con il pubblico (punto 15)

Le mascherine (e men che meno i guanti) non sono quindi obbligatorie in strada o nel lungomare per passeggiare, correre, andare in bici, ma vanno usate in tutte quelle circostanze in cui si rischi di non riuscire a mantenere l’adeguata distanza interpersonale.

 

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